Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all'impatto acustico

La Legge 26/10/1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. La stessa stabilisce che sono soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico le attività individuate dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se non vengono superati i limiti di emissione di rumore vigenti, fatte salve le specifiche disposizioni regionali previste per le singole attività e indicate all'interno della relativa guida al procedimento.

In tutti i casi in cui le attività comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento deve essere presentata la documentazione di cui alla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 6, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Se l'attività ha carattere temporaneo è possibile presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6).

Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, fatta eccezione per l’esercizio di attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. 

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Ultimo aggiornamento: 02/03/2025 12:18.56